Dal supplemento ordinario n. 2 al “Bollettino Ufficiale” – Serie Generale – n. 37 del 27 Luglio 2022
Art. 3 (modifiche all’articolo 7 della Legge TRegionale 28/2001)
1. Al comma 2 dell’artiicolo 7 della l.r. 28/2001, le parole “dai commi 6 e 7 dell’articolo 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale)” sono sostituite dalla seguenti “dai commi 4 e 5 dell’articolo 85 della legge regionale 21 gennaio 215, n.1 (Testo unico G0verno del territorio e materie correlate)“.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 28/2001, è inserito il seguente:
“bis. Nel regolamento di cui all’articolo 8 sono indicati i casi di esobero dagli interventi compensativi cosneguenti alla trasformazione del bosco nei limiti stabiliti dalle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 8 del d.lgs 34/2108.”.
3. L’alinae del comma 3 dell’artticolo 7 della l.r. 28/2001, è sostituita dalla seguente: “3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di accesso agli appostamenti fissi di caccia di cui all’artcolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) da parte dei soggetti autorizzati dalla loro utilizzazaione e gestione, di sperimentazione e ricerca, è vietata.“.
4. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 28/2001, è sostituita dalla seguente:
“a) sulle sctrade di accesso o servizio alla attibvità agro-silvo-pastorale, sulla viabilità forestale di cui all’articolo 9 del d.lgs. 34/2018 e sulle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito.“.